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Credito d’Imposta per Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design

Istituito dalla legge di Bilancio 2020 e modificato dalla Manovra 2021, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design intende favorire i processi di transizione digitale, nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Recovery plan e Trasformazione 4.0

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design è uno degli incentivi previsti dal Piano Transizione 4.0, il cui obiettivo è favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale.

Sono ammissibili all’incentivo diversi tipi di attività:

  • Attività di ricerca e sviluppo
  • Attività di innovazione tecnologica
  • Attività di design e innovazione estetica

Attività di ricerca e sviluppo

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

  • a) ricerca fondamentale: attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
  • b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico. Il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
  • c) sviluppo sperimentale: attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. 

Consulta il Manuale di Frascati (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development)  

Consulta il Manuale di Oslo (GUIDELINES FOR COLLECTING AND INTERPRETING INNOVATION DATA)

Attività di innovazione tecnologica

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.

A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica: 

  • a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign); 
  • b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali; 
  • c) l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
  • d) l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori; 
  • e) l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale; 
  • f) l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni; 
  • g) l’introduzione di modelli di business prodotto come servizio ( product-as-a-service ) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali. 

Attività di design e ideazione estetica

Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti).

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. 

Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Come viene riconosciuto il credito d’imposta

La Manovra 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le misure cardine del Piano Transizione 4.0 – credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, bonus ricerca e sviluppo, credito d’imposta formazione 4.0 – con una serie di novità.

Per il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design salgono le aliquote e i massimali:

  • ricerca e sviluppo, nella misura del 20% (prima era il 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro, non più 3
  • innovazione tecnologica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, non più 1,5
  • design e ideazione estetica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, non più 1,5
  • innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (prima era il 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, non più 1,5.

La base di calcolo per ciascuna tipologia di investimento deve essere assunta al netto di altri contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese ammissibili, mentre il limite massimo va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa da 12 mesi. 

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Maggiorazioni: Mezzogiorno e sisma Centro-Italia

Il decreto Rilancio ha incrementato per il 2020 l’entità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, anche in ambito Covid-19, a favore delle imprese che operano:

  • nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • nelle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria).

L’ammontare dell’incentivo – che sale dal 12% fino ad un massimo del 45% – varia in relazione alle dimensioni aziendali:

  • 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La Manovra 2021 ha confermato queste maggiorazioni per il biennio 2021-2022 a favore delle imprese del Mezzogiorno.

La maggiorazione dell’aliquota del bonus si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, in particolare dall’articolo 25 in materia di aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo.

Chi sono i beneficiari

Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come richiederlo

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

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La risoluzione n. 13-2021 con il codice tributo

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”, che deve essere indicato nel modello F24 per usufruire dell’incentivo.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Con lo stesso provvedimento l’Agenzia ha istituito anche i codici:

  • 6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020” 
  • 6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”

I codici riguardano le maggiorazioni disposte dal dl Rilancio per chi investe nel Mezzogiorno e nelle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici 2016-2017.

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